Il diritto morale d’autore è definito dalla legge speciale come afferente ai “diritti sull’opera a difesa della paternità dell’autore”.
Prendendo spunto da tale definizione, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18220 del 5 luglio 2019, si è pronunciata sul diritto a rivendicare la paternità della propria opera e ad opporsi ad ogni “mutilazione” o “deformazione” o “modificazione” della stessa, oltre al diritto di vedere indicato il proprio nome da parte dell’editore.
L’essere riconosciuto come autore dell’opera, infatti, concorre alla tutela dell’identità personale e all’onore e alla reputazione, quali diritti rientranti tra quelli inviolabili dell’individuo, di rilievo costituzionale.
La sentenza in oggetto prende la mosse dal caso di un soggetto, autore di diverse tavole pittoriche, il quale è stato pregiudicato dalla condotta dall’Istituto dell’Enciclopedia Treccani S.p.A, e dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Queste società, infatti, avevano omesso di indicare adeguatamente la paternità dell’opera.
E’ evidente quindi, osservano i giudici della Cassazione, come il diritto d’autore, al pari degli altri diritti della personalità, sia suscettibile di essere leso dall’illecito contrattuale o extracontrattuale altrui.
Tale lesione è in grado di generare un danno di carattere sia patrimoniale che non patrimoniale.
La categoria del danno non patrimoniale è stata ricostruita dalla giurisprudenza come categoria onnicomprensiva, idonea a ricomprendere al suo interno le diverse sfaccettature del danno biologico, morale ed esistenziale.
Questo al fine di garantire un ristoro integrale alla vittima, evitando però inutili e ingiuste duplicazioni risarcitorie.
Il diritto d’autore può avere carattere economico oppure morale.
Nel primo caso, ad esso corrisponde il profitto economico che l’autore ritrae dalla sua creazione, onde la sua lesione può dare luogo ad un risarcimento del danno parametrato sul pregiudizio economico derivatone.
Nel secondo caso, quello del diritto morale d’autore, ciò che va risarcito è la ricompensa non economica consistente nell’essere riconosciuto tra il pubblico come soggetto che ha realizzato l’opera attraverso una personale attività creativa.
La Corte di Cassazione conclude dunque che il diritto morale d’autore viene leso:
- dalla mancata indicazione della paternità dell’opera, anche se non accompagnata dalla positiva attribuzione dell’opera ad altri.
Ai fini del risarcimento del danno è necessario che:
- venga integrato l’elemento oggettivo della fattispecie: sia stata omessa l’indicazione del nome dell’autore di un’opera dell’ingegno: ciò costituirebbe il c.d. danno – evento;
- da tale condotta lesiva derivino i danni – conseguenza del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale.
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