Hosting provider e le loro responsabilità.
Con una recente sentenza, la n. 7708/2019, la Corte di Cassazione si è espressa sulla responsabilità dei cosiddetti hosting provider.
Con tale definizione si fa riferimento a quelle piattaforme online, tra le quali la più nota è sicuramente Youtube, che permettono per l’appunto di “ospitare” contenuti di diverso genere, solitamente video o composizioni di immagini, caricati ogni giorno da migliaia di utenti.
Un problema di liceità di tale attività imprenditoriale si pone quando i contenuti caricati sulle piattaforme, e quindi diffusi tra il pubblico in maniera illimitata, siano costituiti da opere coperte dal diritto d’autore ai sensi della legge n. 633 del 1941.
La sentenza della Cassazione depositata qualche mese fa, pronunciandosi sulla causa intentata da R.T.I. S.p.A (Mediaset) contro Yahoo! Italia S.p.A, ha espressamente affermato come, accanto alla responsabilità del soggetto che ha condiviso il materiale privo di licenza autorizzativa, sussista anche quella della piattaforma telematica.
In particolare, la responsabilità dell’hosting provider, prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, o che abbia continuato a pubblicarli.
Affinché sia configurabile la responsabilità della piattaforma telematica è necessario che:
- la stessa sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure in altri modi;
- l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico;
- abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere.
Accanto alla responsabilità dell’hosting, sussiste anche la responsabilità del privato utente che, caricando sulla piattaforma un contenuto coperto dal diritto d’autore, senza aver ottenuto la preventiva licenza, si rende responsabile di una violazione del diritto d’autore.
Tuttavia, la nuova direttiva europea sul copyright, sancendo la responsabilità diretta delle piattaforme internet per i contenuti caricati sul loro sito, potrebbe modificare la normativa in esame, prevedendo una responsabilità più rigorosa in capo alle piattaforme.
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, infatti, dovrebbero ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, attraverso un’apposita licenza.
L’articolo 13 della direttiva in questione (divenuto articolo 17 dopo le modifiche apportate dal Parlamento Europeo), prevede infatti che siano solamente i siti come Youtube o Faceebook gli unici responsabili per la violazione del diritto d’autore, a meno che non dimostrino di aver fatto tutto il possibile per evitare che il contenuto illecito venisse pubblicato, o di avere agito tempestivamente per la sua rimozione, attraverso un’attività di filtro e di selezione dei contenuti.
Come conseguenza di questo, sarebbe escluso che l’utente possa essere chiamato in causa per la violazione del diritto d’autore; per confermare questa ipotesi, tuttavia, è necessario attendere la definitiva emanazione della legge nazionale di recepimento della direttiva, che interverrà da qui a due anni.
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