Motociclista colpito da cartellone pubblicitario

Motociclista colpito da cartellone pubblicitario

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Motociclista colpito da cartellone pubblicitario: chi paga il danno?

La recente vicenda di un motociclista che è stato colpito da un cartellone pubblicitario staccatosi in seguito ad una raffica di vento, porta a interrogarsi sulla responsabilità del comune, tenuto normalmente alla vigilanza e alla manutenzione delle strade.

I soggetti che vengono in gioco sono, da una parte, la società a cui è stato affidato il contratto di gestione delle affissioni pubblicitarie; dall’altra, l’ente locale, in particolare il comune.

Contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, che avevano escluso la responsabilità del comune, attribuendola esclusivamente alla società di gestione, la Cassazione (ordinanza 16295/19) ha riconosciuto la piena responsabilità anche dell’ente locale.

L’affidamento in gestione dell’impianto pubblicitario alla società, non esclude la responsabilità del comune per danni cagionati dalle cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. 

Tale disposizione prevede una responsabilità di tipo oggettivo per colui che detenga delle cose in custodia, salvo che riesca a provare il caso fortuito. 

Ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, inoltre, gli enti proprietari delle strade (qualificabili come beni demaniali, di cui è proprietario appunto il comune) sono tenuti a provvedere alla gestione e pulizia delle stesse e all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

È applicabile, inoltre, l’art. 28 della delibera n. 289/94 in materia di affissioni, che richiama  l’art. 56 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, il quale prevede che gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.

 

Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buon manutenzione di essi.

A chi è quindi possibile rivolgersi in caso di infortunio stradale causato dalla cattiva manutenzione degli impianti pubblicitari e di segnaletica? 

  • Innanzitutto, alla società di gestione delle affissioni pubblicitarie, la quale risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., allorché ne venga provata la colpa o il dolo;
  • In concorso con essa, anche all’ente locale di riferimento, il quale risponderà a titolo di responsabilità extracontrattuale di carattere oggettivo ex art. 2051 c.c.

 

Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli articoli 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c. integra un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del caso fortuito.

 

La pubblica amministrazione, nella veste di ente locale, è esentata da responsabilità solo ove dimostri che l’evento sia stato determinato:

 

  • da ragioni estrinseche ed estemporanee provocate da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione;
  • da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. 

 

È importante, però, precisare che:

 

  • il “vento forte” o altri simili eventi metereologici non valgono ad integrare l’ipotesi del caso fortuito, poiché essi non costituiscono eventi imprevedibili ed eccezionali;
  • il fatto che il distacco, l’alterazione, il guasto o il deterioramento dell’impianto avvengano poco prima dell’incidente, non concorre in alcun modo ad integrare la prova liberatoria;
  • Il comportamento anomalo del danneggiato potrebbe valere ad escludere la responsabilità dell’ente locale.

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