Danno da cose in custodia: cosa rischia il proprietario di un terreno su cui insisteva un albero, troppo vicino alla sede stradale.
L’istituto della responsabilità per danno da cose in custodia è disciplinato dall’art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato il proprietario di un terreno su cui insisteva un albero, troppo vicino alla sede stradale, contro cui era andato a sbattere un automobilista perdendo la vita, la Corte di Cassazione (sentenza 12 marzo 2019, n. 10850) ha accolto la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la sentenza lo aveva ritenuto responsabile, gravando invece sulla Provincia l’obbligo di garantire la sicurezza della strada ed esercitare il controllo allo scopo di neutralizzare eventuali fonti di pericolo.
Ha infatti affermato che non può essere ritenuto responsabile della morte dell’automobilista, andato a sbattere contro un albero sito troppo vicino alla sede stradale, il proprietario del terreno su cui quell’albero era sito già da tempo, atteso che l’obbligo di protezione è posto a carico dell’ente proprietario della strada e non certo del proprietario del fondo contiguo alla sede stradale, il quale non può nemmeno dirsi tenuto a rimuovere l’albero.
In un altro caso, in cui un uomo, durante un nubifragio eccezionale, trova riparo tra un cipresso ed il muro di cinta di una villa ma viene travolto dalla caduta dell’albero, la Suprema Corte(Ordinanza 13 settembre 2018 n. 22288) nel negare il risarcimento al danneggiato dalla caduta dell’albero – precisa che tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile, che rappresenta ossia un’eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, che ha idoneità causale assorbente, interruttiva del nesso con quella precedente, e che si sovrappone ad essa «elidendone l’efficacia condizionante».
L’accertamento di tale ultimo profilo è all’evidenza rientrante nel sindacato in fatto riservato al giudice di merito, ferma restando da una parte la corretta sussunzione dei fatti quali accertati nella cornice normativa propria, e d’altra parte la deducibilità del vizio in tesi afferente alla motivazione sottesa a quegli accertamenti.