La rivalsa del datore di lavoro in caso di “Infortunio in itinere” o“Malattia a causa di incidente stradale provocato da terzi”subiti dal proprio dipendente.
INFORTUNIO IN ITINERE
Nel caso in cui, durante il percorso casa/lavoro o viceversa, avvenga un incidente di qualsiasi tipo, questo è considerato Infortunio in itinere e denunciato all’INAIL, in caso contrario è considerato una malattia.
Ma vediamo cosa va fatto in caso di Infortunio in itinere:
- La denuncia all’INAIL deve essere fatta sia da parte dell’infortunato (comunicazione al personale del Pronto Soccorso che deve provvedere direttamente) che dal datore di lavoro entro due giorni dalla data di ricezione della denuncia da parte del lavoratore.
- In caso di trasporto presso un Pronto Soccorso, la denuncia deve essere inviata dalla struttura di ricovero, copia della stessa viene consegnata all’infortunato che deve provvedere a trasmetterla al datore di lavoro.
- E’ obbligo del dipendente avvertire prima possibile il datore di lavoro, trasmettendo copia della denuncia di infortunio in itinere e malattia riconducibile a danni causati da comportamenti di terzi.
- La denuncia preventiva con la descrizione dell’accaduto necessaria per la compilazione della denuncia INAIL del datore di lavoro, deve essere fatta immediatamente anche da un familiare (in caso di impossibilità del dipendente).
I dati indicati nella denuncia sono necessari per l’apertura della pratica di rivalsa verso la società assicuratrice della controparte.
La richiesta di rimborso è relativa a tutte le spese sostenute dall’Inail e liquidate all’infortunato oltre al rimborso degli importi stipendiali quale risarcimento del danno per mancata attività lavorativa.
MALATTIA A CAUSA DI INCIDENTE PROVOCATO DA TERZI
In caso di incidente non in itinere anche in giorni non lavorativi, l’assenza è considerata malattia.
Il dipendente in questo caso deve:
- avvertire il datore dell’accaduto
- provvedere alla compilazione della denuncia di malattia riconducibile a danni causati da comportamenti di terzi, per l’apertura della pratica di rivalsa dl datore di lavoro.
A questo punto, il datore ha diritto di recuperare dalla Compagnia assicurativa del danneggiante tutti gli emolumenti elargiti al lavoratore che non ha potuto rendere la propria prestazione a causa di un fatto colposo altrui (incidente stradale).
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