Il risarcimento del danno esistenziale

Il risarcimento del danno esistenziale

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Il danno esistenziale viene integrato da qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, in genere alla qualità della vita.

Si distingue dal danno biologico perché non presuppone l’esistenza di una lesione fisica e dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.

In altre parole il danno esistenziale è quel danno che, in caso di lesone della stessa salute (ma non solo), si colloca e si dipana nella sfera dinamico relazionale del soggetto.

Spetta quindi al Giudice una analisi ed una valutazione rigorosa dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (danno c.d. esistenziale), senza che alcun automatismo risarcitorio sia predicabile: tali conseguenze “non sono, infatti, mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza 20/04/2016 n. 7766).

La prova di tale danno potrà essere fornita senza limiti e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso, in via esclusiva.

Recentissima giurisprudenza ha conferma la non sono sovrapponibilità del danno morale e del danno esistenziale (Cass. Civile, sez. III, sentenza 31/01/2019 n. 2788).

 

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