Sversamento di acqua su strada e responsabilità per cose in custodia
Il caso che ha di recente interessato i giudici della Cassazione – sentenza n. 18322 del 2019 – riguarda un incidente provocato ad un’autovettura a causa dello sversamento di acqua sul terreno percorso dalla stessa.
L’acqua, uscita improvvisamente da un villino non distante dalla carreggiata, inondando il tratto stradale antistante, ha provocato diversi danni all’autovettura in questione.
La norma di riferimento per risolvere il caso di specie è quella dell’art. 2051 c.c.: “danno cagionato da cose in custodia”.
Tale disposizione addossa al proprietario della cosa che ha provocato il danno una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla colpa di colui che doveva custodire la cosa, e si fonda esclusivamente sul vincolo tra la cosa stessa e il soggetto che ne è proprietario.
Per il solo fatto di averne la disposizione, infatti, il titolare della cosa deve adottare tutti quegli accorgimenti utili al fine di evitare la produzione di qualsiasi tipo di danno.
Nel caso in cui la cosa produca pregiudizio ai terzi, il proprietario è tenuto a ristorare il danneggiato dal danno subito, salvo che riesca, allegando delle specifiche fonti di prova al riguardo, a dimostrare il “caso fortuito”.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici della Cassazione, si trattava di verificare se la responsabilità andasse addossata all’ente locale, in questo caso la Provincia, o se invece esse fosse da accollare esclusivamente al privato proprietario del villino.
I giudici di merito hanno inizialmente escluso la responsabilità dell’ente pubblico, innanzitutto perché l’acqua proveniva dal terreno di una proprietà privata, e, in secondo luogo, poiché difettava la prova di una formazione risalente della pozza.
Si può quindi conclusivamente affermare che:
- Se le fuoriuscite d’acqua provengono da un terreno privato, il danneggiato dovrà necessariamente rivolgere le proprie istanze risarcitorie verso tale soggetto, in virtù dell’art. 2051 c.c.;
- E’ astrattamente possibile agire anche invocando la norma di cui all’art. 2043 c.c., ovvero la generale responsabilità extracontrattuale, allorché risulti la consapevolezza in capo al privato del danno provocato, perlomeno a titolo di colpa;
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