Caduta nel cortile condominiale dissestato
La sentenza della Cassazione n. 18319 del 2019 trae origine dalla vicenda di un soggetto il quale conveniva in giudizio il condominio per i danni subiti in seguito alla caduta nel cortile dello stesso, su terreno dissestato.
Il cortile, in particolare, si trovava in condizioni di scarsa illuminazione e privo di ogni segnaletica idonea ad indicare il pericolo.
L’articolo di riferimento è il 2051 c.c., che, nell’occuparsi dei danni cagionati dalle cose in custodia, accolla in capo al proprietario della cosa l’obbligo di risarcire gli eventuali pregiudizi provocati dalla cattiva manutenzione della stessa.
La ricorrente, in particolare, aveva sostenuto che i danni che le erano stati provocati derivavano dal “dinamismo proprio ed intrinseco della cosa”, e che non erano state raggiunte le prove per cui potesse configurarsi il caso fortuito.
Tuttavia, La Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di rifondere i danni sulla base delle seguenti considerazioni di diritto:
- Una corretta applicazione dell’art. 2051 c.c. prevede che, trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, l’unica prova liberatoria possa esser costituita dalla dimostrazione del caso fortuito. Solo tale circostanza è idonea ad escludere la responsabilità in capo al custode. Il caso fortuito può essere anche integrato dalla mancanza di prudenza o di accortezza da parte del danneggiato;
- La condotta imprudente del danneggiato, il quale non ponga in essere tutte le dovute cautele nell’uso della cosa, pur conoscendo lo stato dei luoghi essendosi lì recato molte volte in precedenza, può valere come “elemento scriminante”, ovvero come circostanza, integrante il caso fortuito, idonea ad escludere la responsabilità del condominio.
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