Il pedone che attraversa la strada parlando al cellulare

Il pedone che attraversa la strada parlando al cellulare

pedone al cellulare - Photo by chuttersnap on Unsplash

C’è diritto al risarcimento se il pedone attraversa la strada parlando al cellulare?

Nelle ipotesi di investimento del pedone che sta parlando al cellulare, l’articolo applicabile è il 2054 c.c. primo comma.

La norma prevede che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Tale prova liberatoria, secondo la giurisprudenza consolidata sul punto, non deve consistere in un comportamento che sia del tutto esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del Codice della strada.

L’esenzione da responsabilità può anche derivare dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fatto causale esclusivo dell’evento dannoso.

In tal caso, infatti, la condotta imprevedibile e anomala del pedone finirebbe per interrompere il nesso di causalità tra l’evento e la conseguenza dannosa.

 

Da ciò si ricava che l’automobilista che abbia investito il pedone rimane esente da responsabilità se:

  • il pedone il quale attraversi la strada, pur essendo sulle strisce pedonali, tiene un comportamento inconsueto, muovendosi in modo irregolare all’interno della carreggiata o impegnato nell’uso del telefono cellulare;
  • l’automobilista riesce a dimostrare che l’improvvisa e imprevedibile condotta del pedone ha reso l’evento dannoso del tutto inevitabile, anche con l’adozione delle massime accortezze in capo al conducente, tenuto conto della breve distanza di avvistamento.

 

In questo secondo caso, in particolare, emerge come la responsabilità dell’automobilista vada esclusa allorquando risulti provato che non c’era alcuna possibilità di prevedere l’evento, a causa appunto della condotta anomala e imprevedibile del pedone.

A cagione di tale comportamento inconsueto, l’automobilista potrebbe trovarsi nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone, e di osservarne i movimenti.

Da tali considerazioni, che emergono dall’analisi della sentenza del Tribunale di Trieste n. 380 del 2019, si ricava che può essere affermata la colpa esclusiva del pedone allorquando:

  • il conducente, per motivi che non hanno a che vedere con la sua diligenza, sia venuto a trovarsi nella condizione di non poter avvistare con tempestività il pedone;
  • i movimenti siano stati talmente rapidi e inaspettati da convergere all’improvviso nella direzione del veicolo, in modo da rendere inevitabile l’urto;
  • al conducente dell’autovettura non sia addebitabile alcun tipo di infrazione, neppure minima, avendosi in contrario un concorso di colpa con il pedone.

 

Nessun Commento

Spiacenti, non è possibile commentare l’articolo.