Danno patrimoniale da mancato guadagno
Il danno emergente e il lucro cessante sono i due fondamentali aspetti del danno patrimoniale risarcibile come previsto dall’art 1223 cod. civ..
Il danno emergente è definito dal codice come la “perdita subita dal creditore”, mente il lucro cessante è “il mancato guadagno”.
Orbene, Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5613).
In alte parole, serve dunque una prova rigorosa dl lucro cessante, che metta il giudice nelle condizioni di formulare un giudizio di probabilità e non in termini di mera possibilità.
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