In relazione ai contratti bancari stipulati in Svizzera da cittadini italiani, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del foro del consumatore.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6280 del 4 marzo 2019, hanno deciso ai sensi del combinato disposto degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 374 comma 1, c.p.c., in ordine ai presupposti della giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del foro del consumatore, in relazione a contratti bancari stipulati in Svizzera da cittadini italiani.
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione italiana statuendo che le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione del giudice italiano, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lugano del 2007, sono quelle al momento dell’instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto.
E’ competente il giudice italiano sulle domande risarcitorie per responsabilità contrattuale proposte da un consumatore nei confronti di un soggetto, quale un istituto bancario, che svolga attività professionali, anche tramite mandatari o società collegate, cui si riconducano i contratti per cui è causa, facendo scattare così il principio di territorialità.
L’acquisto di obbligazioni emesse da uno Stato estero rientra nella categoria dei contratti dei consumatori e, pertanto, la relativa azione può essere esercitata dinanzi al giudice del domicilio del consumatore.
I Giudici di Legittimità hanno quindi chiarito che la giurisdizione sussiste sulle domande risarcitorie nei confronti di un istituto bancario che abbia svolto, anche per il tramite di mandatari o società collegate, attività professionali in Italia.
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