Cosa dice il Codice della Strada e la Giurisprudenza sul Sorpasso di motocicli e biciclette
Il conducente del veicolo che si accinge a sorpassare un velocipede o un motociclo deve usare cautela e tenere conto dell’equilibrio di per sé instabile proprio dello stesso.
L’art. 148 comma 3 del Codice della Strada prevede che:
“il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio”.
La Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale la distanza laterale durante il sorpasso deve tenere conto delle oscillazioni e delle deviazioni del velocipede o motociclo sorpassato, aventi di per sé un equilibrio instabile.
In un caso viene cassata la sentenza di appello del Tribunale di Venezia, che aveva attribuito responsabilità paritaria nel sinistro occorso ai danni di una ciclista urtata durante la marcia da un autocarro mentre veniva da questo sorpassata;
l’obbligo di cautela, particolarmente intenso in caso di velocipedi o motocicli, dovrebbe indurre a rinunciare al sorpasso se, dalle anomalie nella guida del veicolo da sorpassare, “possa ragionevolmente prevedersi che la manovra (…) comporti ragione di intralcio (…) e motivo di pericolo per gli utenti della strada”.(Corte di Cassazione III Sezione Civile Sentenza n. 31009 del 30/11/2018).
In conclusione, nella ricostruzione della dinamica del sinistro che coinvolge un velocipide, l’art. 2054 c.c., comma 2 è norma sussidiaria: pertanto, la presunzione di colpa paritaria può essere applicata non già ogniqualvolta il giudice ritenga che la prova della dinamica del sinistro manchi, ma soltanto quando quella prova continui a mancare dopo che sia stato compiuto ogni sforzo per individuarla e valutarla (cfr., tra le tante, la sent. n. 24469/2014, ove viene affermato che il principio di massima tutela della vittima, proprio dell’ordinamento comunitario, impone al giudicante “zelo solerte” nella conduzione dell’istruttoria e logica stringente nella motivazione delle proprie decisioni).
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