Il consenso informato: obbligo di acquisirlo nell’attività sanitaria
Il consenso informato – espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico – è diritto della persona: ha fondamento nei principi espressi negli articoli 2, 13 e 32, comma 2, della Costituzione, i quali stabiliscono che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
L’obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce legittimazione e fondamento del trattamento: senza la preventiva acquisizione,l’intervento del medico è illecito, anche quando è nell’interesse del paziente (fuori dai casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o di stato di necessità).
L’obbligo ha per oggetto l’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato e in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dello stesso, di un aggravamento delle condizioni di salutate del paziente, onde porre il paziente stesso in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo.
Perciò, la lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione (causata dalla violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato da parte del sanitario) implica un danno-conseguenza autonomamente risarcibile – costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà psico-fisica di disporre di sé – che non necessita di una specifica prova, salva la possibilità di contestazione della controparte e di allegazione e prova, da parte del paziente, di fatti a sé ancora più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (Cass. Civ. Ordinanza n. 11749/2018).
Attenzione, quindi,che il medico ha sempre:
- il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, nonché in ordine alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili;
- l’obbligo di acquisire il consenso informato: obbligo la cui violazione comporta la lesione del diritto all’autodeterminazione e quindi la sussistenza dell’autonoma risarcibilità.
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