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Il danno da fermo tecnico

Il danno da fermo tecnico

La Cassazione (sentenza n. 20620 del 2015), sul punto, ha pronunciato un orientamento restrittivo, che si è consolidato presso i Giudici di merito, in tema di risarcimento del danno da fermo del veicolo incidentato. Viene esclusa la risarcibilità dei danni relativi alle spese per tassa di circolazione e per l’assicurazione obbligatoria relativi al periodo di mancato utilizzo del mezzo. Si afferma con rigore che il c.d. fermo tecnico (il tempo strettamente necessario per le riparazioni) è un danno che deve essere allegato e dimostrato: addio, pertanto, all’interpretazione del danno in re ipsa e alla valutazione equitativa. La prova del danno non può pertanto consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo. Ma anche in tema di noleggio di auto sostitutive, la medesima sentenza citata, richiama al rigore onde ovviare al c.d. mercato dei crediti risarcitori: infatti la prova del danno deve riguardare la necessità del danneggiato di fruire di un mezzo per ragioni di vita o lavoro meritevoli di tutela, non poter utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale , ma un pregiudizio d’affezione, come tale non risarcibile ex art. 2059 c.c. mancando la lesione di un interesse costituzionalmente garantito.

In altre parole, il fermo tecnico:

  1. è il tempo strettamente necessario per le riparazioni ed è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
  2. non può essere provato con la dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo;
  3. va provato, per ovviare al c.d. mercato dei crediti risarcitori, con la dimostrazione della necessità del danneggiato di fruire di un mezzo per ragioni di vita o lavoro meritevoli di tutela,
  4. di contro non poter utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale ma un pregiudizio d’affezione, come tale non risarcibile ex art. 2059 c.c. mancando la lesione di un interesse costituzionalmente garantito.

Attenzione, quindi, ad avere un adeguato supporto probatorio sull’an e sul quantum per poter richiedere il risarcimento di questa voce di danno.

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